A PROPOSITO DELLA PENA DI MORTE

 

L'opinione normale si è sempre trovata divisa sulla utilità o meno della pena di morte.

Vi sono miriadi di studiosi del diritto e della criminologia che hanno sostenuto interessanti teorie a favore o contro e onestamente bisogna ritenere che le verità si trovano in entrambi i casi.

La trattazione scientifica di questa teoria ha una schiera di scenziati che vanno dal Lombroso al Ferri, da Beccaria al Pende.

L'uomo nasce col suo destino caratteriale perché i suoi geni, i suoi organi, la sua storia fetale lo modellano in quel meraviglioso individuo, irripetibile che è il suo "io".

Un encefalo più o meno grande, una diversa massa di neuroni, un parenchima più o meno sviluppato, l'ipotalamo e le ghiandole endocrine disposte in un certo equilibrio soggettivo irripetibile ne fanno un uomo che è schiavo della sua indole e della sua soggettività bio-psico-somatica.

È essenzialmente buono o cattivo, timoroso o coraggioso, forte o debole, piccolo o gigante, intelligente o deficiente, santo o eroe, giusto o ingiusto, sociale o asociale, equilibrato nella società o squilibrato e quindi criminale.

Egli non ha alcun merito o demerito, egli non può scegliere tra il bene e il male perché è la sua natura che sceglie.

Pertanto, quando è criminale non ha alcuna colpa di scelta, la sua natura, purtroppo, ha scelto per lui la criminalità.

La società umana, composta da uomini di natura più fortunata, proprio per questo, non ha il diritto di togliergli la vita.

Il suo solo diritto è quello di difendersi isolandolo, il suo dovere è quello di correggerlo, di curarlo, di sanarlo, se possibile, ma comunque di trattarlo come un malato.

Seguendo la citata teoria, dovrebbe però essere un punto fermo la difesa della società che và protetta dalla libera circolazione dei criminali i quali in nessun caso dovranno circolare liberamente dopo aver scontato la pena e in considerazione che la loro anomalia è un potenziale pericolo di delinquere.

In nessun caso inoltre dovrebbe essere ridotta una pena inflitta dai tribunali i quali insieme ai medici esperti in criminologia l'hanno applicata ai delitti, tenendo presente la norma giuridica, la fattispecie, la potenzialità del soggetto criminale.